Come si definiscono i tetti di spesa su cui calcolare la detrazione con il superbonus al 110% dei singoli edifici? Il meccanismo generale consiste nell’applicare il 110% al costo degli interventi effettuati, purché si rientri nei limiti di spesa detraibile previsti per ciascun tipo di intervento in relazione all’edificio coinvolto.
Gli interventi trainanti
Le tipologie di intervento si dividono in due categorie: la prima è quella degli interventi “trainanti”, cioè che danno diritto al Superbonus 110%. Per questi, i limiti di spesa detraibile variano a seconda dell’intervento applicato e alla composizione dell’edificio.
Come riassunto nella tabella 1, gli interventi trainanti sono quelli che rientrano nelle categorie del super ecobonus e del super sismabonus.
Il meccanismo di calcolo è progressivo: quindi, per esempio, in un edificio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa detraibile è pari a 380.000 €, ottenuto moltiplicando 40.000 € per otto unità (320.000 €) e 30.000 € per due unità (60.000 €).
Quelli riportati nella tabella sono, in ogni caso, i limiti di spesa detraibile riferiti all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono: ciascun condomino può calcolare la propria detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri stabiliti dagli artt.1123 e seguenti del Codice Civile, che può anche essere superiore a 40.000 € (per gli interventi di isolamento termico) o a 96.000 € (per i lavori di riduzione del rischio sismico).
Infine, se sullo stesso immobile sono realizzati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che le spese riferite ai diversi interventi siano contabilizzate in modo separato e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Gli interventi trainati
Il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute per un’ulteriore categoria di interventi, definiti “trainati”, nel caso siano eseguiti congiuntamente ad un intervento finalizzato all’efficienza energetica appartenente alla categoria degli interventi trainanti e a condizione che assicurino un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante APE. Vediamo, anche in questi casi, quali sono i limiti di spesa detraibile.
La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
In ognuna delle casistiche elencate, la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per approfondire
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Provvedimento Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate
Circolare n.24/E del 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate