di ing. Andrea Rattacaso | RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO
Dopo quasi 23 anni finalmente un po’ di novità: dal 21 dicembre 2019 entrerà in vigore il nuovo DM 8/11/2019 per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, mandando in pensione il DM 12/04/1996.
Il caso ha voluto che proprio sin questi giorni in ETA progetti abbiamo dovuto preparare in fretta e furia una SCIA antincendio per una centrale termica e, a mente fresca, ne approfitto per una condivisione online prima di andare a dormire.
Posso dirti subito che ho trovato un decreto classico in pieno stile prescrittivo, con qualche tabellina che ricorda il Codice di Prevenzione incendi e importanti integrazioni che hanno armonizzato gli aggiornamenti degli ultimi anni appresi da nuovi decreti, circolari, note, ecc.
Iniziando dal campo di applicazione, rimasto pressoché lo stesso, che però è stato specificato meglio in quanto finalmente sono state precisate le esclusioni e, all’art.1 comma 4, è stato scritto chiaramente che:
Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.
Bene, molto bene, ma comunque mi sarei aspettato maggiori specifiche poiché ancora non c’è chiarezza su caso di due generatori in cascata di potenza totale maggiore di 116 kW che agiscono sul medesimo circuito.
Altre novità importante è che negli obbiettivi di sicurezza antincendio è stata aggiunta la salvaguardia delle squadre di soccorso, allineandosi così alle norme più recenti.
Per il resto sono stati riordinati i capitoli con una struttura, a mio parere, meglio concepita e più semplice da utilizzare per il progettista.
Alla fine, cosa molto gradita, un elenco non esaustivo di norme che, con un comodo abbonamento UNI, offrono un ottimo spunto per arricchire le soluzioni di compensazione del rischio incendio.
Sinceramente non mi sarei aspettato un aggiornamento normativo di questo tipo ma, piuttosto, avrei preferito una regola verticale integrata nel Codice di Prevenzione Incendi dove viene specificato chiaramente che “il rischio di incendio di un’attività non può essere ridotto a zero“.
In ogni caso la normativa non può chiarire tutto e credo fermamente che, oltre alla buona sorte, non ci resti che il giudizio esperto del professionista, diligente e cooperante con gli altri colleghi, come prima forma di tutela per se stesso ed i suoi clienti.
Qui trovi il link del nuovo decreto:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/21/19A07240/sg